TARI luoghi di culto: quando spetta esenzione
Con Risoluzione n 1 del 15 settembre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF ha fornito chiarimenti circa l'applicabilità della TARI ai luoghi destinati esclusivamente al culto, mancando una normativa specifica che preveda espressamente un'esenzione a favore degli stessi.
Considerata l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte di alcuni enti locali ai luoghi destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e in mancanza di una normativa nazionale che preveda espressamente l’esenzione a favore degli stessi, è stato chiesto «un chiarimento sull’idoneità alla produzione dei rifiuti da parte dei luoghi in questione alla luce dei principi di proporzionalità e congruità rispetto all’effettiva produzione di rifiuti nonché quantità dei rifiuti prodotti come stabilito dal criterio comunitario ”chi inquina paga” » .
Il MEF conferma appunto che non c'è nella normativa della TARI attualmente vigente un’espressa disposizione di esenzione per i luoghi destinati al culto. e viene ricordato che a norma dell’art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune, con proprio regolamento, può stabilire riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
Dalla lettura della norma si evince chiaramente che i luoghi di culto non rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista espressamente la facoltà per il comune di stabilire riduzioni o esenzioni, vediamo pertanto le conclusioni del Ministero.
TARI luoghi di culto: quando spetta l’esenzione
Il Minsitero chiarisce che il successivo comma 660 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, prevede che il Comune può deliberare, sempre con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato comma 659 e che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.
Inoltre, nell’Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, concernente il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, le Tabelle relative ai coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche, tra le varie categorie di attività, recano la specifica previsione di “Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”.
La Risoluzione n 1/2025, prima di giungere alla risposta al quesito specifica che la costante giurisprudenza di merito ha un orintamento consolidato sulla materia e ad esempio secondo l'Ordinanza n 38984/2021 viene evidenziato che: “va data quindi continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo cui le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della T.A.R.S.U., lo fanno sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l’esenzione dalla tassa.
Pertanto tutto ciò premesso, il Ministero chiarisce che i luoghi di culto possono essere esclusi dal tributo perché ritenuti "incapaci", per loro natura e per l'uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti; pertanto, nel caso in cui il Comune non preveda con regolamento una specifica agevolazione a favore dei luoghi di culto, questi ultimi sono assoggettabili alla TARI.
L'Ente impositore, ai fini della determinazione della tariffa, dovrà tenere conto del fatto che si tratta di superfici che non comportano una elevata produzione di rifiuti, applicando pertanto i principi di proporzionalità e ragionevolezza.