Studi associati, l’IRAP non è sempre dovuta: la nuova regola della Consulta
Importante chiarimento sull’IRAP per i professionisti che lavorano all’interno di studi associati.
Con la Sentenza n. 153 del 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che l’imposta non è dovuta quando i singoli associati esercitano la professione in modo personale, individuale e autonomo, mentre lo studio svolge soltanto una funzione organizzativa o di condivisione dei costi.
La pronuncia riguarda direttamente un’associazione costituita tra notai, ma i principi indicati dalla Consulta potrebbero avere effetti anche su altri studi professionali, a condizione che l’attività non sia effettivamente esercitata in forma collettiva.
Per le associazioni notarili, la Consulta osserva che l’attività conserva normalmente un carattere personale, anche perché collegata all’esercizio di una pubblica funzione.
L’associazione serve generalmente a disciplinare aspetti interni, come la ripartizione degli onorari e delle spese, senza interferire con la responsabilità e l’attività del singolo notaio.
La sentenza nasce dal caso dei notai, ma il criterio dell’esercizio personale e autonomo potrebbe assumere rilievo anche per altri professionisti organizzati in studi associati.
Non si tratta, tuttavia, di un’esenzione generalizzata: occorrerà verificare concretamente se l’associazione svolga una funzione soltanto strumentale oppure se l’attività professionale sia realmente esercitata in comune.
STP: cosa cambia per i professionisti associati
La legge di Bilancio 2022 ha escluso dall’IRAP le persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti o professioni. Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 2022, l’esclusione non avrebbe però riguardato le associazioni professionali, considerate ancora soggette all’imposta.
Ne derivava una differenza significativa: il professionista che lavorava individualmente non pagava l’IRAP, mentre chi svolgeva la stessa attività all’interno di uno studio associato poteva essere assoggettato automaticamente al tributo.
La Corte costituzionale ha ora escluso che la semplice esistenza di un’associazione sia sufficiente per applicare l’imposta. Ciò che conta è il modo in cui la professione viene concretamente esercitata.
L’IRAP scatta solo se l’attività diventa “spersonalizzata”
Secondo la Consulta, l’IRAP trova applicazione quando si verifica una “spersonalizzazione” dell’attività professionale, tale da rendere il lavoro direttamente riferibile all’associazione anziché ai singoli professionisti.
L’imposta, quindi, non è dovuta quando ciascun associato:
- svolge personalmente e autonomamente i propri incarichi;
- mantiene separata la propria attività professionale;
- utilizza l’associazione soltanto per condividere costi, strumenti e servizi.
Tra le funzioni meramente organizzative indicate dalla Corte rientrano la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione comune dell’ufficio, l’acquisto di beni strumentali e la gestione del personale ausiliario.
Questi elementi, da soli, non dimostrano che la professione venga esercitata collettivamente.
Spetta all’Amministrazione finanziaria fornire la prova
Un altro passaggio rilevante della sentenza riguarda l’onere della prova, sarà l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che l’attività viene effettivamente svolta “in forma associata” e che, pertanto, sussistono le condizioni per applicare l’IRAP.
La semplice appartenenza a uno studio associato non potrà quindi determinare automaticamente l’assoggettamento all’imposta.
La Corte prende in considerazione anche le situazioni miste, nelle quali alcune prestazioni vengono svolte individualmente e altre utilizzando l’organizzazione comune. In questi casi, il reddito derivante esclusivamente dal lavoro personale dei singoli professionisti non è soggetto a IRAP, purché sia adeguatamente separato da quello prodotto attraverso l’attività organizzata dello studio.
