Sistemi antiabbandono auto: l’aliquota per le cessioni con e senza seggioli

Con Risposta a interpello n 308 del 28 aprile le Entrate forniscono chiarimenti sul trattamento IVA dei sistema di sicurezza anti–abbandono in auto– Parte II–bis, n. 1–sexies) della Tabella A, allegata al d. P.R. n. 633 dl 1972.

Un'azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di passeggini, carrozzine e accessori nel settore della prima infanzia e della puericultura in generale fornisce anche il sistema di sicurezza anti­abbandono, provvisto di sensori di  peso collegati via Bluetooth allo smartphone tramite una app, a cui si abbina il ''portachiavi'', che funziona connettendosi in auto automaticamente via Bluetooth. Entrambi permettono di segnalare la presenza del bambino nel passeggino in caso di allontanamento dal veicolo.

La Società evidenzia che l'articolo 1, comma 72, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha inserito il numero ­sexies nella Parte II­ bis, della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ai sensi del quale tra i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 5 per cento rientrano i «seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli»

Ciò premesso, l'Istante chiede di sapere se:

  • l'aliquota agevolata IVA del 5 per cento si applica alla cessione del dispositivo anti­abbandono indipendentemente dal  fatto che sia ceduto unitamente ad un seggiolino ovvero sia venduto separatamente dallo stesso;
  • in caso di risposta positiva se l'aliquota agevolata IVA del 5 per cento è applicabile anche alla cessione del ''portachiavi Y''

Le Entrate chiariscono che la previsione normativa riguarda esclusivamente la cessione di seggiolini e non può essere estesa ad altri beni a  meno che tali beni non possano essere considerati accessori ai seggiolini (bene principale) e venduti congiuntamente ad essi.

Con riferimento al requisito dell'accessorietà, per l'articolo 12 del Decreto IVA, che recepisce l'articolo 78 della direttiva n. 112 del 2006 (c.d. Direttiva IVA): «[…] le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile».

Ai fini IVA, secondo la Corte di Giustizia UE, ''Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore

Ciò che rileva, chiarisce l'agenzia, è la finalità per cui l'operazione è conclusa e l'esame di tale finalità va compiuto sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, valutando cioè se l'operazione di per sé ha la funzione di integrare l'operazione principale, migliorando le condizioni per usufruire della stessa, e se nell'intenzione delle parti l'operazione non persegua un fine autonomo (risposta n. 388 del 26 luglio 2022)

Come chiarito dell'Amministrazione finanziaria in sede di prassi, dall'articolo 12, comma 1, del Decreto IVA si evince che una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando:

  • 1. dal punto di vista soggettivo, l'operazione accessoria è effettuata: 
    • nei confronti dello stesso destinatario dell'operazione principale; 
    • direttamente  dal cedente/prestatore  dell'operazione  principale  ovvero  per  suo conto e a sue spese; 
  • 2. dal punto di vista oggettivo:­ l'operazione accessoria e quella principale sono rivolte al raggiungimento dello stesso obiettivo;  esiste un nesso di dipendenza  funzionale  dell'operazione  accessoria  rispetto a quella principale, ossia che la prestazione accessoria é effettuata in ragione della prestazione principale, in combinazione con la quale è diretta al raggiungimento di un determinato risultato; l'operazione  accessoria  accede a quella principale al fine di integrarla, completarla o renderla possibile. 

Applicando i principi appena espressi alla cessione dei «seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli» e dei dispositivi anti­abbandono consegue che: 

a)  se tali beni sono venduti separatamente dal seggiolino, la loro cessione non può essere considerata accessoria all'operazione principale (i.e. cessione del seggiolino) anche  se detti dispositivi  sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini. La loro cessione separata è dunque soggetta all'aliquota IVA ordinaria;

b) se  invece  questi  dispositivi  sono  venduti  congiuntamente  al  seggiolino, ricorrendo i presupposti per l'accessorietà, l'intera operazione è soggetta all'aliquota IVA del 5 per cento

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