Rottamazione quinquies: seconda rata entro il 30 settembre, per chi c’è tolleranza

Entro il 30 settembre scade il pagamento della seconda rata per la rottamazione quinquies.

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Il termine di pagamento è fissato al 30 settembre e riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute. 

I contribuenti che ne hanno necessità possono recuperare la comunicazione, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento:

  • direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it
  • oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.

Rottamazione quienquies: come pagare

Una volta presentata la domanda la Riscossione ha reso disponibili la Comunicazione delle somme dovute con:

  • l'esito di accoglimento o rigetto,
  • il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, 
  • gli importi da versare e le scadenze.

In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

  • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
  • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
  • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

Rottamazione quinquies: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

Rottamazione quinquies: a cosa prestare attenzione

La novità di questa definizione agevolata è che chi non ha versato la prima rata entro il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non fuoriuscirà subito dal perimetro della pace fiscale.

La decadenza dalla rottamazione quinquies arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.

E' importante ricordare che la Rottamazione-quinquies perde efficacia se, alla data di scadenza di una rata del piano, risultano due rate non saldate o versate solo parzialmente. 

Attenzione quindi, se al 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate (la precedente scadeva il 31 luglio), verranno meno i benefici della definizione agevolata.
La decadenza dalla Rottamazione-quinquies si verifica anche a seguito dell’omesso o insufficiente versamento dell’ultima rata del piano (se si è scelto il pagamento in due sole rate, la seconda da versare il 30 settembre è anche l’ultima), ma in questo caso saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza, quindi entro il 5 ottobre. 

La legge prevede, infatti, che tale maggior termine di 5 giorni sia considerato nelle sole ipotesi di versamento in un’unica rata (che era previsto il 31 luglio 2026) o dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.