Pensione di sicurezza sociale tedesca: la quota esente in Italia
Con la Risposta n 164 del 24 agosto le Entrate chiariscono il caso di un pensionato tedesco di nazionalità italian che percepisce una pensione di sicurezza sociale tedesca e che la percepisce con residenza in Italia: decisiva la certificazione rilasciata dall’ufficio fiscale tedesco.
Pensioni tedesche, la quota esente certificata da Neubrandenburg non si tassa in Italia
La quota esente della pensione di sicurezza sociale tedesca, certificata dall’ufficio delle imposte di Neubrandenburg, non concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 164/2026, dedicata al trattamento fiscale di una pensione tedesca erogata a un cittadino italiano residente in Italia e in precedenza fiscalmente residente in Germania.
Il chiarimento assume particolare rilievo per i pensionati rientrati dalla Germania, perché conferma che, al ricorrere delle condizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, non deve essere necessariamente dichiarato come imponibile l’intero ammontare lordo della pensione.
Pensione tedesca: quando la tassazione spetta all’Italia
Il caso esaminato riguarda un cittadino italiano residente in Italia, beneficiario di una pensione erogata dall’Istituto nazionale tedesco di previdenza a fronte di contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro subordinato in Germania.
L’ufficio finanziario di Neubrandenburg aveva comunicato al pensionato la quota annuale esentasse del trattamento.
La disciplina deve essere ricostruita partendo dalla Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni.
Come ricorda l’Agenzia, l’art. 18 della Convenzione stabilisce, in via generale, che le pensioni derivanti da un’attività di lavoro dipendente nel settore privato sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.
Una disciplina specifica è però prevista per le pensioni riconducibili alla legislazione sulla sicurezza sociale.
Se una pensione di sicurezza sociale tedesca viene corrisposta a un cittadino italiano residente in Italia, il trattamento è assoggettato a imposizione esclusiva in Italia.
Quando, inoltre, il pensionato è stato precedentemente residente in Germania, entra in gioco il § 14, lett. e), del Protocollo alla Convenzione: l’imposta italiana è prelevata soltanto sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.
La base imponibile italiana segue il limite previsto dalla Germania
La pensione resta soggetta alla potestà impositiva italiana, ma la base imponibile non coincide necessariamente con l’intero importo lordo percepito.
La stessa certificazione tedesca esaminata nell’interpello precisava infatti che dall’importo annuale lordo deve essere sottratta la quota del trattamento pensionistico che non sarebbe assoggettata a imposizione in Germania.
L’imposta italiana viene quindi applicata alla quota rimanente.
La soluzione è stata ulteriormente definita dall’accordo amichevole tra Italia e Germania, firmato il 15 e il 17 novembre 2025 e avente efficacia dal 1° gennaio 2025.
L’accordo stabilisce che le pensioni interessate, ricevute da cittadini italiani residenti in Italia, sono tassate esclusivamente nel nostro Paese, ma soltanto per l’ammontare che risulterebbe imponibile ai sensi dell’art. 22 della legge federale tedesca sul reddito delle persone fisiche.
Certificazione “a valenza unica” dall’ufficio di Neubrandenburg
Sul piano operativo assume quindi un ruolo centrale l’ufficio delle imposte di Neubrandenburg.
L’accordo amichevole prevede che l’ufficio tedesco rilasci ai pensionati residenti in Italia e in possesso della cittadinanza italiana una certificazione “a valenza unica” (“one time certificate”), nella quale viene indicata la quota della pensione di sicurezza sociale esente in base alla legislazione tedesca.
Il modello della certificazione è allegato all’accordo e specifica espressamente che il documento può essere presentato alle autorità fiscali italiane.
Si tratta dell’elemento documentale che consente di individuare la parte della pensione che, pur in presenza della tassazione esclusiva in Italia, deve essere sottratta dalla relativa base imponibile.
La quota esente in Germania resta fuori dall’imponibile italiano
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è netta: la quota della pensione di sicurezza sociale che l’ufficio di Neubrandenburg certifica come esente da imposizione in Germania non è soggetta alla potestà impositiva italiana, quando il trattamento è percepito da un cittadino italiano residente in Italia che, prima del trasferimento, sia stato fiscalmente residente in Germania.
Nel caso oggetto dell’interpello, pertanto, la quota certificata come esente non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia per l’anno considerato.
Resta però una condizione essenziale: il contribuente deve essere stato fiscalmente residente in Germania prima di trasferire la propria residenza in Italia.
È proprio con questa precisazione che l’Agenzia chiude la risposta n. 164/2026.
Per i pensionati interessati, dunque, la certificazione rilasciata da Neubrandenburg assume un ruolo determinante: individua la quota del trattamento pensionistico tedesco che può essere esclusa dalla base imponibile dichiarata in Italia.
