Modello 770/2026: novità nei quadri ST e SX
Il Modello 770/2026 da presentare entro il 30 ottobre e quindi il 2 novembre che è lunedì vede le seguenti novità.
Nel quadro ST trovano spazio l’imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri, il recupero della nuova somma non imponibile e il codice V per i Campi Flegrei. Nel quadro SX debutta il rigo SX50 per la gestione del nuovo credito
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 72221 del 27 febbraio 2026 è stato approvato il modello 770/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione.
Il modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate nel 2025, ai relativi versamenti e alle compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti.
La trasmissione telematica è prevista entro il 31 ottobre 2026; poiché la scadenza cade di sabato ed è seguita dalla festività del 1° novembre, il termine slitta a lunedì 2 novembre 2026. Le stesse istruzioni precisano infatti che i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La struttura della dichiarazione resta sostanzialmente invariata. Anche per il 2026 il sostituto può suddividere la trasmissione del modello, oltre al frontespizio, inviando separatamente i quadri ST, SV e SX relativi alle diverse categorie di ritenute. Le istruzioni individuano cinque tipologie: redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; dividendi, proventi e redditi di capitale; locazioni brevi; somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e altre somme specificamente indicate.
Per quanto riguarda la gestione delle ritenute e dei crediti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, le novità più significative interessano i quadri ST e SX.
Modello 770/2026: Quadro ST, imposta sostitutiva straordinari infermieri
Quadro ST: imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri
Tra le novità del quadro ST rientra l’esposizione dell’imposta sostitutiva del 5% applicata ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
La misura è prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207/2024 e le istruzioni al modello 770/2026 richiamano, per i relativi versamenti, i codici tributo 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E.
Si tratta di una delle nuove fattispecie espressamente considerate dalle istruzioni nella parte dedicata alla prima sezione del quadro ST, nella quale devono essere indicati i dati relativi alle ritenute IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate.
Nel quadro ST anche il recupero della somma non imponibile
Il quadro ST recepisce inoltre gli effetti della nuova misura introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per la riduzione del cuneo fiscale.
L’articolo 1, comma 4, della legge n. 207/2024 riconosce infatti, al ricorrere dei requisiti previsti, una somma che non concorre alla formazione del reddito ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Qualora, in sede di conguaglio, il sostituto d’imposta recuperi in tutto o in parte una somma precedentemente riconosciuta al dipendente, il relativo riversamento deve trovare evidenza nella prima sezione del quadro ST.
Le istruzioni precisano che il versamento relativo al credito recuperato dal sostituto in sede di conguaglio deve essere indicato con i codici tributo 1704 e 175E.
Il dato esposto nel quadro ST è quindi strettamente collegato alla gestione del medesimo beneficio nel quadro SX e, in particolare, al nuovo rigo SX50.
Campi Flegrei: nel quadro ST debutta il codice V
Un’ulteriore novità riguarda il punto 10 “Note” del quadro ST, nel quale viene introdotto il codice “V”.
Il codice deve essere utilizzato quando il versamento si riferisce a ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025 da sostituti d’imposta che risiedono o hanno la sede legale o operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025, verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica dei Campi Flegrei.
Le istruzioni ricordano che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 65/2025, convertito dalla legge n. 101/2025. Il codice V interessa la prima e la seconda sezione del quadro ST.
770/2026 e Quadro SX: debutta il nuovo rigo SX50
La novità di maggiore rilievo del quadro SX è l’introduzione del nuovo rigo SX50, riservato ai sostituti d’imposta che nel corso del 2025 hanno riconosciuto ai lavoratori la somma che non concorre alla formazione del reddito prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 207/2024.
Il rigo consente di ricostruire la gestione del credito maturato dal sostituto a seguito dell’erogazione del beneficio, distinguendo le somme riconosciute, quelle successivamente recuperate, quelle ancora da recuperare e il credito utilizzato in compensazione.
In particolare:
nella colonna 2 deve essere indicato il credito maturato per effetto delle somme riconosciute dal sostituto d’imposta nel 2025. L’importo deve essere esposto al lordo delle somme eventualmente recuperate e da recuperare;
nella colonna 3 va indicato il credito relativo alla somma riconosciuta nel 2025 e successivamente recuperata dal sostituto in sede di conguaglio. Tale recupero deve essere esposto come riversamento nella prima sezione del quadro ST con i codici tributo 1704 e 175E;
nella colonna 4 trova posto il credito relativo alle somme riconosciute nel 2025 che devono essere recuperate dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio;
nella colonna 6 deve essere indicato il credito utilizzato in compensazione tramite modello F24, con i codici tributo 1704 e 175E, fino al 16 marzo 2026;
nella colonna 7 deve essere riportato il credito residuo utilizzabile successivamente al 16 marzo 2026. Il valore è determinato dalla differenza tra colonna 2 e colonna 6.
È importante, quindi, non confondere la determinazione del credito residuo con gli importi indicati nelle colonne 3 e 4: le istruzioni stabiliscono espressamente che la colonna 7 deriva dall’operazione colonna 2 – colonna 6.
Le somme delle colonne 3 e 4 assolvono invece alla funzione di evidenziare, rispettivamente, quanto già recuperato in sede di conguaglio e quanto resta ancora da recuperare.
Il collegamento tra ST e SX50
La nuova disciplina comporta quindi un collegamento diretto tra i due quadri.
Nel quadro SX50 viene ricostruita la gestione complessiva del credito derivante dalla somma non imponibile riconosciuta nel 2025; nel quadro ST, invece, trovano evidenza gli eventuali riversamenti effettuati quando il beneficio viene recuperato dal lavoratore in sede di conguaglio.
Le stesse istruzioni precisano, per la colonna 3 di SX50, che il credito relativo alla somma recuperata deve essere esposto come riversamento nella prima sezione del quadro ST utilizzando i codici tributo 1704 e 175E.
770/2026 le novità ST e SX in sintesi
Le principali novità del modello 770/2026 relative alla gestione delle ritenute e dei crediti di lavoro dipendente e assimilato possono quindi essere ricondotte a pochi interventi mirati.
Nel quadro ST trovano evidenza l’imposta sostitutiva del 5% applicata ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e i riversamenti conseguenti al recupero, in sede di conguaglio, della somma non imponibile prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 207/2024. Viene inoltre introdotto il codice V, da utilizzare nelle ipotesi previste dalle istruzioni per i versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici connessi alla crisi bradisismica dei Campi Flegrei.
Nel quadro SX, la novità centrale è invece rappresentata dal nuovo rigo SX50, destinato a riepilogare la gestione del credito derivante dalla somma che non concorre alla formazione del reddito riconosciuta nel corso del 2025. Il rigo consente di distinguere il credito maturato, le somme recuperate o ancora da recuperare, il credito già utilizzato in compensazione e quello residuo utilizzabile dopo il 16 marzo 2026.
Per i sostituti d’imposta diventa pertanto essenziale verificare la coerenza tra il beneficio riconosciuto ai lavoratori, gli eventuali recuperi effettuati in sede di conguaglio, i relativi versamenti e le compensazioni esposte nel modello 770/2026.
