Maso chiuso, la permuta autorizzata non fa perdere le agevolazioni fiscali
Con la Risposta a interpello n 168/2026 le Entrate hanno replicato a quesiti su agevolazioni fiscali per il maso chiuso.
In particolare, la permuta di terreni appartenenti a un maso chiuso non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite al momento della donazione, se l’operazione è autorizzata dalla Commissione locale per i masi chiusi e resta fermo l’obbligo di conduzione diretta per dieci anni.
Il chiarimenti riguarda l’applicazione dell’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’interpello riguarda un contribuente che aveva ricevuto in donazione un maso chiuso costituito ai sensi della legge provinciale di Bolzano n. 17/2001.
In occasione della donazione, il contribuente aveva beneficiato delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001, assumendo l’impegno a condurre direttamente il maso per almeno dieci anni.
Successivamente, l’interessato intendeva effettuare una permuta con il proprietario di un altro maso chiuso.
L’operazione prevedeva la cessione di alcune porzioni di terreno per una superficie complessiva di 619 metri quadrati e l’acquisizione, in cambio, di una superficie della stessa estensione, destinata a essere aggregata al proprio maso.
La Commissione locale per i masi chiusi aveva già autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione delle superfici, qualificando l’operazione come una permuta di terreni di eguale estensione.
Il dubbio riguardava quindi la possibile perdita delle agevolazioni fiscali ottenute con la precedente donazione.
Le agevolazioni previste per il maso chiuso
L’articolo 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001 estende ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze costituiti in maso chiuso le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico.
La disposizione richiede che l’acquirente si impegni, nell’atto o con dichiarazione separata, a condurre direttamente il maso per dieci anni.
L’Agenzia richiama inoltre la disciplina provinciale contenuta nella legge n. 17/2001.
In particolare, per i cambiamenti nell’estensione del maso chiuso è necessaria l’autorizzazione della Commissione locale.
La stessa normativa consente il distacco di parti del maso quando venga contemporaneamente aggregato un altro appezzamento equivalente ai fini dell’economia aziendale.
Maso chiuso e compendio unico sono discipline autonome
Un passaggio centrale della risposta riguarda il rapporto tra la disciplina del compendio unico e quella del maso chiuso.
Secondo l’Agenzia, i due istituti non possono essere integralmente assimilati.
Per il compendio unico, l’agevolazione è collegata alla costituzione di una determinata unità fondiaria, al possesso della qualifica richiesta e alla conservazione della destinazione agricola per il periodo stabilito dalla legge.
Il maso chiuso, invece, è regolato da una disciplina speciale che ne definisce autonomamente struttura, indivisibilità, vicende successorie e modifiche della consistenza.
L’Agenzia richiama a questo proposito anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 20460 del 6 ottobre 2011, secondo cui, per il beneficio fiscale relativo ai masi chiusi, assume rilievo l’impegno dell’acquirente alla conduzione diretta per dieci anni.
Viene inoltre richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2096 del 14 marzo 2025, che evidenzia come la disciplina del maso chiuso persegua l’obiettivo di preservare l’integrità dell’azienda agricola e prevenire la parcellizzazione dei fondi.
Quando la permuta non comporta la decadenza
Nel caso esaminato, la Commissione locale aveva autorizzato il distacco e la contestuale incorporazione delle superfici, qualificando espressamente l’operazione come permuta di terreni di eguale superficie.
Sulla base di questi elementi, l’Agenzia conclude che la stipula della permuta non comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite in sede di donazione.
Sono però indicate due condizioni precise:
- l’operazione deve essere eseguita conformemente all’autorizzazione rilasciata dalla Commissione locale per i masi chiusi
- e deve proseguire la conduzione diretta del maso per il periodo decennale previsto dalla legge, decorrente dalla data in cui sono state richieste le agevolazioni.
La conclusione è quindi legata alle caratteristiche specifiche dell’operazione sottoposta all’Agenzia e alla disciplina speciale prevista per il maso chiuso.
Maso chiuso e agevolazioni fiscali: FAQ
La permuta di terreni fa perdere le agevolazioni sul maso chiuso?
No, nel caso esaminato dall’Agenzia, se la permuta è conforme all’autorizzazione della Commissione locale e continua la conduzione diretta del maso.
Quanto dura l’obbligo di conduzione diretta?
Dieci anni dalla data di richiesta delle agevolazioni fiscali.
Chi deve autorizzare le modifiche al maso chiuso?
La Commissione locale per i masi chiusi, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 17/2001.
