Il dubbio dell’”attività agricola connessa”
L’evoluzione delle tecniche di produzione e di commercializzazione nel settore dell’agricoltura può presentare aspetti problematici soprattutto quando l’attività si trova sullo spartiacque in materia di imposizione come reddito agrario o come reddito di impresa delle “attività connesse”.
Il problema è stato affrontato con la risposta a interpello 23.7.2026, n. 151, relativo ad un quesito proposto da una attività agricola che esercita l’attività:
- a) di allevamento agricolo;
- b) di produzione di elaborati alimentari, con prevalenza di carne proveniente dai propri allevamenti; in misura, non prevalente, vengono acquistati capi vivi da terzi, che comunque sono macellati internamente;
- c) di realizzazione di prodotti crudi, pronti da cuocere, in cui la carne avicola costituisce “la componente principale del prodotto, mentre gli ingredienti secondari (formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi), acquistati da terzi, hanno funzione meramente accessoria”.
A completamento, l’istante segnalava che l’attività di manipolazione e trasformazione della carne avicola è limitata ed è svolta utilizzando prevalentemente mezzi e strumenti che sono impiegati nell’ambito dell’attività agricola principale di allevamento avicolo.
Le regole su requisiti e principio di prevalenza
Secondo l’art. 2135, 3° comma, c.c. sussiste l’attività connessa “quando sono presenti le seguenti condizioni (circolare 14.5.2002, n. 44/E);
– il requisito soggettivo, cioè l’imprenditore che svolge l’attività connessa deve essere lo stesso soggetto imprenditore agricolo che esercita la coltivazione del fondo, del bosco, ovvero l’allevamento di animali;
– il requisito oggettivo, cioè i prodotti che sono oggetto di tali attività devono provenire prevalentemente dalle suddette attività che sono esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.
La normativa prescinde dal concetto di “esercizio normale dell’agricoltura”, legittimando
- il “criterio di prevalenza” nell’esercizio dell’attività connessa dei propri prodotti rispetto a quelli che sono acquistati presso terzi e di
- “uso normale” delle attrezzature o delle risorse aziendali impiegate nell’attività agricola che, però, non devono essere utilizzate in maniera prevalente nell’attività connessa.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, sono considerate produttive di reddito agrario le attività indicate all’art. 2135, 3° comma, c.c. con riferimento ai beni che sono individuati con il d.m. 13.2.2025.
La circolare 15.11.2024, n. 44/E, ha precisato che tale norma “è applicabile anche se la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo che fa capo all’imprenditore agricolo sia esternalizzata (ad esempio, quando ci si avvale del frantoio di terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la trasformazione del pomodoro in conserva)”. Invece, per i prodotti agricoli diversi da quelli considerati ,ottenuti prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall’allevamento di animali si applica il successivo art. 56-bis applicando il coefficiente di reddittività del 15% sui corrispettivi registrati o soggetti a registrazione ai fini dell’IVA.
La prevalenza deve essere verificata effettuando un confronto quantitativo fra i prodotti agricoli prodotti dall’azienda con quelli acquistati da terzi, ma soltanto se i beni appartengono allo stesso comparto produttivo e alla stessa categoria.
Se per migliorare l’offerta sono stati acquistati prodotti dello stesso comparto merceologico ma di natura diversa (ad esempio, pere e mele) la prevalenza comporta l’esame del valore normale dei propri prodotti e il costo dei prodotti che sono stati acquistati.
I beni oggetto di attività agricole connesse
Il d.m. citato individua i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui il citato art. 32, comma 2, lett. c), per cui:
- – la produzione di carni e prodotti della loro macellazione ( codice ATECO 10.11.0-10.120) comporta l’applicazione della tariffa di reddito agrario sia per il codice ATECO 10.11.0 (lavorazione e conservazione di carne esclusa la carne di volatili) sia per il codice ATECO 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carni e volatili);
- – la produzione non include prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili (codice ATECO 10.13.0) è diversa dalla produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salumi, non è espressamente indicata nel d.m. citato per cui per tali attività si applica l’art. 56-bis, comma 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917.
Secondo la circolare 11.11.2024, n. 244:
– le attività di trasformazione attratte nell’art. 56-bis “sono quelle che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al d.m.”;
– l’art. 56-bis non si applica per “le attività di trasformazione non usualmente eserciate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel d.m., atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale ai sensi dell’art. 2135 del codice civile”.
