Affitti brevi, il CIR non è obbligatorio per ottenere il CIN: la Consulta boccia la Puglia
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 163/2026, dichiara illegittima la norma della Regione Puglia che subordinava il rilascio del Codice identificativo nazionale alla preventiva acquisizione di quello regionale. Ecco cosa hanno stabilito i giudici e quali sono i principi da considerare per le locazioni turistiche.
Affitti brevi e CIN: cosa ha deciso la Corte costituzionale
Una Regione non può imporre l'acquisizione preventiva del Codice identificativo regionale (CIR) come condizione per ottenere il Codice identificativo nazionale (CIN) previsto per le strutture ricettive e le locazioni turistiche.
È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 163/2026, depositata l'8 ottobre 2026, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia n. 15/2025.
Secondo i giudici, la disposizione regionale introduceva un onere aggiuntivo rispetto alla disciplina nazionale, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La pronuncia chiarisce anche un punto importante: CIR e CIN possono coesistere, ma il codice regionale non può essere qualificato dalla legge regionale come propedeutico al rilascio di quello nazionale.
CIR e CIN: cosa prevedeva la normativa della Regione Puglia
La controversia nasce dalla modifica dell'articolo 10-ter della legge regionale pugliese n. 49/2017, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 15/2025.
La disposizione disciplinava la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, prevedendo l'attribuzione del CIR attraverso una procedura informatizzata.
La stessa norma stabiliva che il codice regionale fosse propedeutico all'ottenimento del CIN.
Di conseguenza, secondo la disciplina impugnata, gli operatori turistici pugliesi dovevano preventivamente ottenere il codice regionale per poter accedere a quello nazionale.
Il Governo ha impugnato la disposizione, ritenendo che tale obbligo introducesse una condizione ulteriore rispetto a quelle fissate dallo Stato, aggravando il procedimento per i potenziali nuovi operatori del settore.
Perché l’obbligo del CIR prima del CIN è incostituzionale
La Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dal Governo.
Il punto centrale della decisione riguarda la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
L'articolo 13-ter del DL n. 145/2023 disciplina l'attribuzione del CIN da parte del Ministero del Turismo alle unità immobiliari destinate alle locazioni turistiche e brevi e alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Secondo la Consulta, la fissazione delle condizioni di accesso degli operatori al mercato rientra nella tutela della concorrenza, materia riservata alla legislazione statale.
La presenza di normative regionali differenti potrebbe infatti determinare disparità di regolazione e barriere territoriali.
La Regione Puglia, subordinando l'attribuzione del CIN alla preventiva acquisizione del CIR, aveva introdotto una condizione aggiuntiva a carico degli operatori locali.
Per questa ragione, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione regionale.
Il CIR viene abolito? Cosa chiarisce la sentenza
La pronuncia non dispone l'abolizione del Codice identificativo regionale.
I giudici precisano che la registrazione statale e quella regionale delle strutture ricettive possono coesistere, anche mediante codici differenti.
Il problema riguarda esclusivamente la previsione del codice regionale come condizione propedeutica per l'attribuzione di quello nazionale.
La Corte chiarisce inoltre che la disciplina nazionale della banca dati delle strutture ricettive, pur riguardando il turismo, persegue anche finalità di tutela dei consumatori e contrasto all'evasione fiscale, attraverso il coordinamento delle informazioni disponibili.
Sono proprio queste esigenze, insieme alla tutela della concorrenza, a giustificare una disciplina uniforme a livello nazionale.
Quali conseguenze per chi affitta immobili ai turisti?
La sentenza riguarda direttamente la disciplina della Regione Puglia e afferma un principio rilevante per il rapporto tra identificazione regionale e nazionale delle strutture ricettive.
In particolare:
- la disciplina regionale non può introdurre una condizione aggiuntiva per ottenere il CIN, subordinandolo al CIR;
- la registrazione regionale e quella nazionale possono continuare a coesistere;
- la pronuncia non elimina automaticamente gli altri obblighi previsti dalla normativa applicabile alle strutture ricettive e alle locazioni turistiche.
Resta distinto il tema delle modalità operative di rilascio del CIN attraverso la Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR).
La sentenza, infatti, si pronuncia sulla legittimità costituzionale della disposizione legislativa pugliese, senza dettare specifiche istruzioni sulle procedure informatiche di attribuzione del codice nazionale.
Il principio fissato dalla Consulta è quindi chiaro: le Regioni possono mantenere sistemi di identificazione delle strutture ricettive, ma non possono rendere il CIR un requisito preliminare al CIN attraverso condizioni aggiuntive che alterino la disciplina uniforme statale.
