Acquisti promiscui nelle attività IVA separate: criterio alternativo oggettivo
Per la Cassazione, nelle attività separate il volume d’affari resta il criterio ordinario per ripartire l’IVA sugli acquisti promiscui.
Un metodo diverso è ammesso solo se garantisce un risultato più preciso e rispetta la neutralità dell’imposta.
Lo ha stabilito la Cassazione n 7899/2026
Come si determina l’IVA detraibile sugli acquisti promiscui quando un soggetto esercita più attività con contabilità separata?
Secondo la Cassazione, sentenza 31 marzo 2026 n. 7899, il criterio ordinario è quello del volume d’affari, ma può essere utilizzato un metodo diverso se risulta concretamente più preciso nel rappresentare la destinazione dei beni e servizi alle operazioni che danno diritto alla detrazione.
Il criterio alternativo, però, non può alterare il principio di neutralità dell’IVA né attribuire rilevanza alla maggiore o minore redditività delle attività esercitate.
La controversia esaminata dalla Quinta sezione tributaria riguardava una società che svolgeva sia attività bancaria esente da IVA sia attività di leasing soggetta a imposta, avvalendosi della separazione delle attività prevista dall’art. 36 del DPR 633/1972.
Per gli acquisti utilizzati promiscuamente nelle due attività, la società aveva determinato la quota di IVA detraibile facendo riferimento al volume d’affari.
L’Amministrazione finanziaria aveva invece applicato un diverso parametro, basato sull’“interesse attivo contabilizzato”.
In particolare, per l’attività di leasing venivano considerati gli interessi attivi percepiti dalla società, senza includere nel calcolo la quota capitale restituita dal cliente.
Il criterio alternativo deve essere più preciso del volume d’affari
La Cassazione richiama i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sul diritto alla detrazione dell’IVA.
Il sistema deve consentire di individuare, con criteri oggettivi, la parte degli acquisti utilizzata per realizzare operazioni che danno diritto alla detrazione.
Il volume d’affari rappresenta il criterio ordinario di ripartizione, ma non è necessariamente l’unico utilizzabile.
Può infatti essere adottato un diverso parametro se consente di ottenere un risultato più preciso rispetto a quello derivante dal fatturato.
Non è invece necessario, precisa la Corte, individuare in assoluto il metodo “più preciso possibile”.
Ciò che conta è che il criterio alternativo rappresenti meglio la reale destinazione degli acquisti rispetto al volume d’affari. La verifica deve essere effettuata in concreto dal giudice.
La redditività non può incidere sulla detrazione IVA
Nel caso esaminato, la Cassazione non ritiene adeguatamente dimostrata la maggiore precisione del criterio utilizzato dall’Agenzia delle Entrate.
Il metodo fondato sui soli interessi attivi esclude infatti dal calcolo la quota capitale del finanziamento concesso nell’operazione di leasing.
Secondo la Suprema Corte, attribuire rilievo alla sola remunerazione dell’attività può inoltre collegare il diritto alla detrazione alla redditività dell’impresa e quindi al rischio economico dell’attività esercitata.
Un risultato incompatibile con la neutralità dell’IVA, che deve operare indipendentemente dai risultati economici dell’attività imponibile.
La Corte evidenzia anche che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il metodo proposto dall’Amministrazione fosse effettivamente in grado di tenere conto della destinazione, reale e non trascurabile, delle spese generali alle operazioni soggette a IVA.
Qual è quindi la regola per gli acquisti promiscui?
Dalla sentenza emergono quattro indicazioni operative.
Il volume d’affari costituisce il criterio ordinario per determinare la quota di IVA detraibile relativa agli acquisti promiscui utilizzati in attività separate.
È possibile adottare un criterio diverso quando le caratteristiche concrete dell’attività consentono di individuare un parametro più preciso.
La maggiore precisione del metodo alternativo deve però essere verificata concretamente e non può essere semplicemente presunta.
Resta infine inderogabile il principio di neutralità dell’IVA: il criterio utilizzato deve riflettere la destinazione effettiva degli acquisti alle operazioni che danno diritto alla detrazione e non può dipendere dalla redditività delle diverse attività.
Nel caso deciso con la sentenza n. 7899/2026, la Cassazione ha quindi cassato la decisione impugnata con rinvio, rilevando che non era stata adeguatamente verificata la maggiore precisione del criterio fondato sull’interesse attivo contabilizzato rispetto a quello basato sul volume d’affari.
