Codice della crisi: pubblicata in GU la legge 147 con proroghe e nuove scadenze
Pubblicata in GU n 254 del 23 ottobre 2021 la Legge n 147 di conversione con modificazioni del DL n 118/2021 "Recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia"
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Nomina dell'organo di controllo o del revisore slitta al 2022
La legge 147 in vigore dal 24 ottobre contiene la proroga alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 del termine temporale per:
- la prima nomina del revisore
- o degli organi di controllo
da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative, in ottemperanza alle novità apportate al codice civile dall'art. 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
La disposizione in esame propone la modifica dell'art. 379, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
La norma prevede che tale termine sia fissato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 e con gli emendamenti approvati in sede referente il suddetto termine viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.
L’articolo 2364 del c.c. ricordiamo che disciplina i poteri dell’assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi
L'articolo 1 differisce dal 1 settembre 2021 al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione del Titolo II, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.
Ricordiamo che il Titolo II riguarda le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa).
Esso disciplina inoltre gli obblighi di segnalazione posti a carico di taluni soggetti (organi di controllo societari ovvero l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'agente della riscossione, in qualità di creditori pubblici qualificati) che costituiscono gli strumenti di allerta, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
La norma approvata in sede referente, differisce l'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 14 del 2019,novellando il comma 1 del suo articolo 389 ed introduce, al tale articolo, il nuovo comma 1-bis, recante l'entrata in vigore del Titolo II fissata al 31 dicembre 2023.
Attenzione va prestata al fatto che è fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 389, recante l'elenco delle norme del Codice già in vigore dal 16 marzo 2019.
Composizione negoziata della crisi in vigore dal 15 novembre 2021
L’articolo 3 del DL n 118/2021 interamente modificato in fase di conversione introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all’insolvenza.
Si tratta di una procedura stragiudiziale, che interviene prima che si verifichi lo stato di insolvenza, a cui partecipa un esperto che affianca – senza sostituirlo – l’imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate.
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all’insolvenza, costituisce una delle principali novità del decreto.
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