Superbonus110%: isolamento termico agevolato sul 25% di superficie complessiva
Gli interventi di isolamento termico possono avere diritto al superbonus 110% qualora siano realizzati su almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comportino un miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio.
Questo è quanto è stato chiarito dalla Agenzia in risposta ad un quesito di un contribuente pubblicato nella sezione FAQ del proprio sito internet espressamente dedicata al superbonus 110%.
Il quesito era rivolto a comprendere se per gli interventi di isolamento termico, ad esempio cappotto termico, spetta il superbonus 110% se sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative.
Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio.
Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.
Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa.
Resta fermo che l’intervento:
- deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento
- deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).
Cosi come chiarito inoltre dalla Circolare n 24 dell'8 agosto 2020 il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico:
- delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne),
- orizzontali (coperture, pavimenti)
- inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K,
che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all'interno di edifici plurifamiliari.
Rientrano tra le spese ammissibili al Superbonus, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che
- il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno,
- anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente
- gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.