Revisori: approfondimento sul codice della crisi dalla fondazione commercialisti

Con notizia resa nota sul proprio sito internet la Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti presenta la pubblicazione della nuova informativa "Valutazione e Controlli" datata 12 ottobre 2021.

In particolare, nell'informativa con il seguente indice:

  • Presentazione
  • OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 
  • OIV (Organismo Italiano di Valutazione) 
  • Principi di Revisione 
  • Controlli interni 

nella sezione Organo di controllo si affrontano le  novità normative del DL N 118/2021 recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”. 

Codice della crisi una novità per i revisori

In particolare, il DL n.118/2021 introduce nel nostro ordinamento la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa cui possono accedere volontariamente, e a partire dal 15 novembre prossimo, tutte le imprese, comprese quelle agricole, senza distinzione per dimensione e tipologia organizzativa. 

Nelle società in cui è prevista la nomina di un organo di controllo l’istanza può essere sollecitata dalla segnalazione dell’organo di controllo rivolta all’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 15. 

L’art. 15 DL n. 118/2021, infatti, prevede che l’organo di controllo segnali tempestivamente e per iscritto all’organo di amministrazione la sussistenza dei presupposti che consentono di presentare istanza per la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa gestita da un esperto indipendente. 

I presupposti sono individuati nello squilibrio patrimoniale o economico – finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza della società, laddove il risanamento sia ancora praticabile (ex art. 2 del d.l. n. 118/2021)

La norma precisa che la segnalazione dell’organo di controllo è motivata ed è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. 

Nel documento si cui si tratta viene infine specificato che in ogni caso, e per espressa previsione dell’art. 15, in pendenza delle trattative i sindaci continuano a svolgere la tradizionale attività di vigilanza di cui all’art. 2403 e ss. c.c. 

Occorre richiamare il secondo e ultimo comma dell’art. 15 d.l. n. 118/2021 in forza del quale, la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’esonero o dell’attenuazione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c.