IVA rifiuti: quando si sconta l’aliquota ordinaria nel recupero edilizio

Con Consulenza giuridica n 11 del 27 agosto 2021 le Entrate chiariscono l'aliquota IVA da applicare alle prestazioni di servizi consistenti nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che possono contenere anche amianto, prodotti durante operazioni di costruzione e demolizione su edifici a prevalente destinazione abitativa privata

In particolare, si specifica che esse scontano l’aliquota Iva ordinaria nella misura del 22% quando non possono essere qualificate come accessorie agli interventi di recupero del patrimonio edilizio richiamati nel n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva ai quali si applica l’aliquota ridotta. 

L'istante chiede se i servizi aventi ad oggetto i rifiuti identificati con il codice CER del capitolo 17, relativi "ad attività sul patrimonio edilizio contemplate e dettagliate dalla Legge n° 457/1978 e Finanziaria 2000"  possano essere ricondotti nell'ambito applicativo dei numeri 127-quaterdecies) e 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA ed essere, quindi, assoggettati ad aliquota IVA ridotta 
Nel dettaglio domanda se 

  • "il trasportatore può applicare al privato cittadino l'IVA agevolata per il servizio di «raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto» – CER 17 in quanto (…) prodotti durante un intervento di recupero del patrimonio edilizio su un edificio a prevalente destinazione abitativa privata; 
  • l'impianto di smaltimento/recupero può applicare al trasportatore IVA agevolata al 10 per cento per gli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti che gli vengono conferiti dal trasportatore"

L'agenzia ricorda che:

  • il n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle "prestazioni di servizi di-pendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127- undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo"
  • il successivo n. 127-quinquiesdecies) della medesima Tabella prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata per i "fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi".

Secondo l'agenzia alla fattispecie in esame non può applicarsi la previsione agevolativa di cui al n. 127-quinquiesdecies) in quanto questa ha ad oggetto cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Per quanto concerne l'estensione del regime IVA previsto dal citato n. 127-quaterdecies) alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di bonifica ("raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione, che possono contenere anche amianto"), occorre valutare se queste prestazioni possano qualificarsi come accessorie all'operazione principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio richiamati 

In base ai principi sanciti dall' articolo 12 del Decreto IVA una cessione di beni o una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un'operazione principale quando: 

  • integrano, completano e rendono possibile quest'ultima; 
  • sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese); 
  • sono rese nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale. 

Al fine di qualificare una prestazione come accessoria a una prestazione principale non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all'attività principale, unitariamente considerata: è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale. 

Ciò posto, gli interventi di bonifica in esame, pur presentando astrattamente un nesso di dipendenza funzionale con le prestazioni relative al recupero del patrimonio edilizio, possono qualificarsi come accessorie a quella principale, ai sensi del richiamato articolo 12, quando questi interventi sono eseguiti dal medesimo soggetto che effettua l'intervento di recupero edilizio.

Conseguentemente si ritiene che non possa ricorrere il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di recupero edilizio qualora la bonifica sia effettuata da soggetti diversi rispetto a quello che esegue l'operazione principale di recupero edilizio.

Concludendo, in base agli elementi forniti dall'Istante, il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, contenenti anche amianto, è diverso da quello che realizza l'intervento di recupero edilizio di cui al citato n. 127- quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA pertanto al caso di specie non può applicarsi l'aliquota IVA del 10 per cento bensì quella ordinaria del 22 per cento.