Contributo Sostegni bis attività stagionali: le modalità di erogazione

Dal 5 luglio è possibile inviare le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto cosiddetto alternativo previsto dal Decreto Sostegni bis.

Nel modello e nelle istruzioni approvati dalle Entrate, tale contributo è stato denominato "contributo Sostegni bis attività stagionali " di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 202.

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Le modalità di erogazione del Contributo Sostegni bis attività stagionali

Come specificato nella guida delle Entrate l’importo riconosciuto a fronte della presentazione dell’istanza è pari:

Si precisa che se l’importo del contributo Sostegni bis attività stagionali richiesto con l’istanza risulta inferiore a quello ottenuto come contributo Sostegni bis automatico, non viene dato corso all’istanza presentata e l’importo riconosciuto è pari a zero. 

A scelta del richiedente, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante: 

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica)
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. 

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo. 

Si sottolinea che la scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, tanto per l’accredito in conto corrente quanto per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo stesso, il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” 

Successivamente, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta. 

E' bene sapere che i richiedenti che hanno ottenuto il contributo Sostegni bis automatico con la modalità di erogazione indicata sull’istanza al contributo Sostegni non sono vincolati a confermare la medesima modalità di erogazione e possono quindi indicare sull’istanza al contributo Sostegni bis attività stagionali una modalità di erogazione diversa.