Compensazioni crediti da bonus edilizi: sospese per chi ha debiti col Fisco

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo DL Superbonus (testo ancora in bozza) a completamento delle restrizioni già avviate lo scorso dicembre con il DL salva spese.

Nel comunicato stampa del Governo, diffuso dopo l'inaspettata approvazione del decreto urgente, si leggono le principali novità, per approfondire leggi: Stop a cessione e sconto: ultime novità dal Governo.

Tra queste, di seguito, si evidenziano quelle per chi ha debiti con l'Erario ma anche crediti da bonus edilizi.

Bonus edilizi: vietato l’uso dei crediti per chi ha debiti col Fisco

Il DL (in bozza) approvato il 26.03 con l'art 4 contiene Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali.

Sinteticamente, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, il decreto dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Nel dettaglio, con l'art 4 comma 1 si prevede che all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n 77 del 17 luglio 2020 dopo il comma 3, è inserito il comma 3-bis.

Tale comma prevede che, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. 

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 del presente articolo e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni saranno definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.