BES e DSA: aliquota IVA al 5% per servizi resi in DAD ai bambini e ai loro genitori

Con Risposta a interpello n 274 del 20 aprile 2021 le Entrate chiariscono che spetta l'aliquota IVA ridotta al 5% per i servizi offerti in video e webinar a bambini con bisogni educativi speciali e alle loro famiglie.

In particolare, le Entrate chiariscono che spetta l'IVA agevolata in quanto le prestazioni offerte dalla cooperative rientrano tra quelle previste dalla norma di riferimento (parte II-bis della Tabella A allegata al "Decreto IVA") ossia si tratta di prestazioni educative rivolte alla infanzia e alla gioventù e peraltro trattandosi di bambini con DSA e BES erogate a distanza, l'IVA ridotta spetta anche se la prestazione è rivolta ai loro genitori al fine di favorire la didattica a distanza per i loro bambini.

Una cooperativa sociale riferisce di gestire servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. 

Nello specifico, si rivolge ai ragazzi in età scolare, prevalentemente bambini e ragazzi con:

  1. diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) 
  2. e sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD),

oltre che alle relative famiglie.

A causa dell'emergenza COVID-19, dal 2020 una parte dell'attività svolta dall'Istante è passata dalla modalità in presenza a quella a distanza. 

Tale cambiamento ha reso necessario un maggior coinvolgimento dei genitori a supporto delle attività di sostegno rese ai figli e grazie alla direzione didattica del team di psicologi della Cooperativa, è stato attivato un percorso formativo di sostegno all'apprendimento destinato ai genitori e ai loro figli, che comprende:

  • lezioni video-registrate sulle metodologie di apprendimento per i soggetti con DSA 
  • un servizio di tutoraggio sotto forma di webinar a domande e risposte. 

Bambini e ragazzi possono inoltre ricevere feedback costante sul lavoro fatto: attraverso i genitori, infatti, possono inviare gli elaborati (schemi, mappe mentali, diagrammi) e ricevere supporto.

L'Istante chiede quindi: 

  • se alle prestazioni di cui si tratta è applicabile l'aliquota IVA del 5% di cui alla parte II-bis della Tabella A allegata al "Decreto IVA" sia quando rese direttamente ai minori, sia quando rivolte ai loro genitori; 
  • se è tenuto a trasmettere i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria o ad emettere fattura elettronica nei confronti del proprio cliente. 

Riguardo al primo quesito l'agenzia specifica che la Tabella A, Parte II-bis, allegata al Decreto IVA, al n. 1) prevede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 5% per "le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi" ossia, l'aliquota IVA ridotta si applica alle prestazioni: 

  • rese da "cooperative sociali e loro consorzi"; 
  • nei confronti "degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo

La stessa aliquota ridotta è applicata in riferimento alle: 

  • "prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (…) nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnati a titolo personale"
  • "prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili" 

Per quanto concerne le prestazioni socio-sanitarie, l'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce tali "tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale", specificando che esse comprendono: 

  • "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (…)"; 
  • "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute". 

La Direttiva del 27 dicembre 2012 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) stabilisce la necessità di elaborare un percorso didattico/educativo individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali (BES) nonché di utilizzare strumenti compensativi e forme di verifica e valutazione personalizzate. 

Nel caso di specie, la Cooperativa dichiara di svolgere "...una prestazione socio sanitaria, pensata in prevalenza per una categoria specifica che richiede un supporto non solo riabilitativo ma anche educativo (bambini e ragazzi con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento, con difficoltà scolastiche, o con sindrome da deficit di attenzione e iperattività)". 

Da quanto descritto dall'istante secondo le Entrate è possibile desumere che si tratta di un'attività caratterizzata da una duplice funzione, educativa e socio-sanitaria, pertanto Ne consegue che la prestazione di servizi descritta resa a favore di minori con bisogni educativi speciali rientra nell'ambito applicativo dell'applicazione dell'IVA con aliquota del 5% 

Si ritiene, inoltre, che la stessa aliquota del 5% trovi applicazione per i servizi di sostegno all'apprendimento resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi in quanto la modalità on line di svolgimento della prestazione resa dall'Istante, sostitutiva per il covid della modalità c.d. in presenza, richiede l'intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto.

In merito al secondo quesito la Cooperativa non rientra nell'elenco dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e non eroga, peraltro, servizi prettamente sanitari bensì, come sopra visto, prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo. 

Ne consegue, pertanto, che le prestazioni svolte andranno regolarmente documentate con l'emissione di fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio, ed una copia (in formato elettronico o cartaceo) andrà messa a disposizione dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.

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