Reversibilità: quando spetta la pensione in caso di figlio disabile?

 Con l'ordinanza 33580 del 1 dicembre 2023 la Corte di cassazione ha  riaffermato che la pensione di reversibilità  spetta al figlio superstite  solo se risultava a carico del padre poi defunto, anche nel caso si tratti di  soggetto disabile.

Pensione di reversibilità solo  per i figli a carico

Il caso riguardava un soggetto disabile che aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Messina,  in riforma della sentenza di primo grado ,  il diritto  alla reversibilità  della pensione goduta in vita dal defunto  padre.

La Corte  aveva motivato la decisione sulla base della  consulenza tecnica che aveva accertato l’inabilità del figlio allo

svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.  e aveva anche confermato che non si era verificata la  prescrizione decennale del diritto,

in quanto vi era stata interruzione della prescrizione  mediante domanda amministrativa. Condannava quindi

l’Inps al pagamento dei ratei di pensione a decorrere  dalla morte del padre.

Nel ricorso in Cassazione  l’Inps  evidenziava che la Corte  di appello non aveva  accertato un  requisito costitutivo del diritto, ovvero la vivenza del figlio a carico del padre.

Inoltre l'istituto riafferma che  i ratei di pensione antecedenti la domanda amministrativa  andavano comunque considerati prescritti. 

La cassazione  accogli entrambi i motivi di ricorso  dell'INPS in quanto :

  1. dalla sentenza emerge che nessun  accertamento è stato compiuto dalla Corte in ordine alla sussistenza del requisito della vivenza a carico del padre, quando questi era ancora in vita;  requisito che  si pone quale fatto costitutivo del  diritto alla pensione di reversibilità (Cass.9237/18),   Questa mancanza costituisce una errata applicazione  di legge, 
  2. In tema di prescrizione,  anche se si riconosce l' atto  interruttivo costituito dalla proposizione della domanda  amministrativa, la sentenza ha violato l’art. 2946 c.c. nel  momento in cui ha escluso tout court il maturarsi della prescrizione, facendo decorrere il diritto dalla morte del padre,  senza accertare se,anteriormente all’atto interruttivo fosse passato, o meno, oltre un decennio dalla data di decorrenza del diritto.