Chi deve versare il contributo straordinario contro il caro bollette?

Il contributo straordinario (c.d. imposta sugli extraprofitti istituita dall'art. 37 D.L. n. 21/2022) volto a contrastare il caro bollette, è stato istituito a carico degli operatori del settore energetico che esercitano in Italia le attività di:

  • produzione di energia elettrica per la successiva rivendita; 
  • produzione di gas metano; estrazione di gas naturale; 
  • rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale; 
  • produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importazione a titolo definitivo o introduzione in Italia da altri stati Ue di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

A seguito della pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 221978 del 17 giugno 2022 con il quale sono state definiti gli adempimenti dichiarativi e le modalità di versamento del contributo a titolo solidaristico, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di Faq che vanno ad integrare quanto definito dal provvedimento in questione.

Tra queste, vengono forniti chiarimenti in merito ai soggetti obbligati al versamento della c.d. imposta extra profitto.

In considerazione del dato testuale della norma, si ritiene che il contributo straordinario sia applicabile, al verificarsi degli altri presupposti normativamente previsti (leggi anche Contributo extraprofitti imprese energetiche: prima rata entro il 30.06 con F24), a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività sopra richiamate

Tali attività sono riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:

  • 06.20.00 Estrazione di gas naturale;
  • 19.20.10 Raffinerie di petrolio
  • 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica); 
  • 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
  • 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
  • 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
  • 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
  • 35.21.00 Produzione di gas;
  • 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;
  • 46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
  • 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione. 

Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.